Piattaforma E-learning

L'attività educativa che serve a mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità e che viene denominata ECM (Educazione Continua in Medicina) è stata introdotta in Italia con l'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 229 del 1999 ed è stata concretamente attivata in tutta Italia dal 2002 e ulteriormente regolata in base all'accordo Stato-Regioni dal 1 agosto 2007. In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato-Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina". Ulteriori aggiornamenti alla normativa sono stati apportati nel 2017 e 2019.

La partecipazione ad un'iniziativa didattica accreditata per l'ECM dà diritto all'acquisizione di crediti.


Per approfondimenti sul programma ECM si rimanda alla sezione appropriata del sito di AGE.NA.S. - l'agenzia del Ministero della Salute preposta. 


Grazie all'esperienza specifica del proprio personale, alle forti competenze metodologiche e scientifiche, unite alle collaborazioni su aspetti tecnologici con una rete di selezionati partner, Accademia realizza progetti FAD con alti livelli di interattività e contenuti multimediali di grande efficacia didattica.

I punti di forza di Accademia nel campo della FAD si possono sintetizzare nei seguenti quattro pilastri:

1.  Contenuti Scientifici
250 soci di Accademia e un vasto network di collaborazioni

2.  Metodologie Didattiche 
progettazione e implementazione di soluzioni FAD

3.  Tecnologie Open-source
piattaforma FAD dedicata, SCORM compatibile

4.  Provider ECM
gestione del processo formativo e dell'accreditamento ECM


Dal 14 luglio 2010, Accademia Nazionale di Medicina è accreditata come Provider ECM (Provider Nazionale N. 31) dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ed è pertanto autorizzata a proporre corsi di formazione che rilasciano crediti ECM validi su tutto il territorio nazionale.

Accademia realizza le proprie attività ECM sulla base delle esigenze formative specifiche dei destinatari di riferimento, seguendo un percorso metodologico e progettuale che schematicamente prevede:

  • Individuazione delle necessità formative

  • Definizione - ad opera dei responsabili scientifici - del programma dell’attività

  • Selezione delle metodologie e tecnologie didattiche

  • Elaborazioni dei materiali didattici (in particolare per le attività FAD)

  • Gestione delle iscrizioni 

  • Organizzazione logistica dell’evento (per le attività residenziali e ibride)

  • Erogazione dell’attività formativa, incluso la verifica dell’apprendimento (se prevista)

  • Rendicontazione dell’attività, inclusa l’emissioni degli attestati e l’invio dei dati all’ente regolatore 

In ottemperanza al Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (apri pdf) - entrato in vigore in data 01/01/2019 - e all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - del 02/02/2017 (apri pdf) - e ai successivi aggiornamenti della normative applicabile, la fruizione delle attività formative ECM su questa piattaforma integra le seguenti funzionalità:

  • Nel corso dell’iscrizione a ciascuna attività formativa, il professionista sanitario deve indicare, tramite autodichiarazione, il proprio reclutamento (o meno) da parte di un’azienda del farmaco e il mancato superamento, per il triennio rilevante, del limite stabilito in un terzo del proprio obbligo formativo, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.

  • La scheda di valutazione della qualità percepita dell’attività formativa è resa disponibile al completamento della fruizione dei contenuti. Il superamento del test di verifica dell’apprendimento e l’invio della scheda di valutazione restano congiuntamente condizioni necessarie per l’ottenimento dei crediti ECM.

  • La data di acquisizione dei crediti ECM corrisponderà con quella di superamento del test di verifica dell’apprendimento.

  • Per i soli corsi FAD, in caso di mancato superamento del test di verifica dell’apprendimento, il discente dovrà consultare nuovamente tutti i contenuti formativi per procedere con un ulteriore tentativo. Resta confermato il limite massimo di 5 tentativi di superamento della prova di verifica dell’apprendimento.

Ultime modifiche: martedì, 5 settembre 2023, 17:37